DECONTRIBUZIONE SUD 30% per le aziende ubicate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
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La Circolare INPS n.122 del 22/10/2020
La Decontribuzione Sud consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati. Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
L’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una sede di lavoro ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in UnieMens i lavoratori.
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.
La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Cumulabilità con altri incentivi
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