Novità Commercialisti 2019: Isa, Indici sintetici di affidabilità fiscale

//Novità Commercialisti 2019: Isa, Indici sintetici di affidabilità fiscale

Novità Commercialisti 2019: Isa, Indici sintetici di affidabilità fiscale

Gli indici sintetici di affidabilità – ISA – per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati istituiti per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali 

La modulistica ISA per il periodo di imposta 2018 è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, e successivamente modificata con Provvedimento 15 febbraio 2019.

Normativa

Gli ISA sono disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, contenente Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, in vigore dal 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il comma 1 dell’art. 9-bis prevede che al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più  periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al previsto regime premiale.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 23 marzo 2018 e D.M. 27 febbraio 2019) entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Gli indici sono comunque soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

La legge di Bilancio n. 205/2017

La legge di Bilancio per l’anno finanziario 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha disposto che gli indici sintetici di affidabilità  fiscale, previsti dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 931).

Con decreto 27 febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e Finanze, in vigore dal 18 marzo 2019, in base all’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 50/2017, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui ai decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, applicabili al periodo d’imposta 2018.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con detto decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

Finalità degli ISA

Gli indici sintetici di affidabilità sono stati istituiti per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli ISA sono un nuovo strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la  coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Gli ISA servono quindi a creare un dialogo fra fisco e contribuenti: infatti questi ultimi potranno avere contezza circa la correttezza dei propri comportamenti fiscali in anticipo per effetto dell’attribuzione del grado di affidabilità.

Struttura degli ISA

Gli indici sintetici di affidabilità elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, come si è accennato, consentono di esprimere, su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Gli ISA, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Quindi il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

Gli ISA trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e sostituiscono gli studi di settore, riferibili a talune attività, per le quali risultano approvati i relativi decreti attuativi.

Comunicazione dei dati rilevanti

I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di finanza, nonché da altre fonti.

E’ previsto che i soggetti interessati devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.

I dati comunicati vengono elaborati con il programma informatico realizzato dall’Agenzia delle Entrate di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L’applicazione indica il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente e segnala il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.

L’obbligo della dichiarazione dei dati si applica anche, finché non è avvenuta l’approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Differenza tra studi di settore e ISA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale è il nuovo strumento in dote all’Agenzia delle Entrate che subentrerà, in modo definitivo dal 2019, agli studi di settore. Infatti, il comma 18 dell’art. 9-bis prevede che le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri e degli studi di settore, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli indici.

Sul piano comparativo, gli studi di settore hanno il fine di stimare il ricavo più probabile del contribuente, anche rispetto alla categoria di appartenenza. Inoltre, dall’eventuale non congruità ai risultati degli studi di settore possono scaturire dei controlli fiscali.

Invece gli ISA non hanno come principale scopo quello di “scovare” eventuali evasori, ma hanno come obiettivo quello di creare un dialogo fra fisco e contribuenti.

Un altro aspetto che differenzia gli ISA dagli studi settore è il lasso temporale assunto per la loro realizzazione. Gli ISA prendono come riferimento otto anni invece di uno e quindi contengono informazioni che dovrebbero essere maggiormente precise rispetto a quelle contenute negli studi di settore.

Soggetti interessati

Gli ISA si applicano nei confronti degli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato il relativo decreto attuativo e che non presentano una causa di esclusione. Sono infatti previste cause di esclusione e di inapplicabilità.

Si precisa che per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

Al riguardo si osserva che:

  • se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
  • se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro “F” e nell’altro il quadro “G”).

Le istruzioni dei singoli ISA forniscono comunque specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente.

Soggetti esclusi

Ai sensi del comma 6 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, non sono soggetti all’applicazione degli ISA:

  • i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (per gli ISA AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del TUIR);
  • i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività.

Inoltre, sussistono le seguenti altre ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici concernenti:

  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato dall’art. 1, commi 9-11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  • gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore). L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del citato D.Lgs. n. 117/2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. n. 47/2014);
  • le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L.  n. 47/2014);
  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20), di cui all’ISA AG72U;
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Si precisa che i contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa

I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l’ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati.

Nel prospetto occorre indicare:

  • nel rigo 1, il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell’ISA afferente l’attività prevalente;
  • nel rigo 2, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall’attività secondaria (l’attività secondaria è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell’ISA per cui si presenta il modello);
  • nel rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Si tratta, ad esempio:

  • degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  • dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
  • dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici;
  • nel rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.

L’importo da indicare nel campo “Ricavi” del Modello ISA è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del TUIR, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all’art. 85, lett. f), del TUIR) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti all‘ISA indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l’importo da indicare nel campo “Ricavi” corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei righi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F dei dati contabili.

Valga il seguente esempio:

  • Ricavi derivanti dall’attività X (ISA AM01U) 250.000 (25%)
  • Ricavi derivanti dall’attività Y (ISA AM02U) 650.000 (65%)
  • Ricavi derivanti dall’attività Z (ISA AD02U) 100.000 (10%)

Totale ricavi 1.000.000. Si supponga che per le precedenti attività non sono stati percepiti aggi. Il contribuente, in tale ipotesi, compila il modello ISA AM02U, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata.

Nel prospetto Imprese multiattività il contribuente indica:

  • al rigo 1, il codice dell’ISA “AM02U” e i ricavi pari a 650.000;
  • al rigo 2 il codice attività afferente l’attività X e i ricavi pari a 250.000;
  • al rigo 4, i ricavi pari a 100.000 afferenti l’attività Z.

Adeguamento spontaneo in dichiarazione

Non è comunque escluso che per i periodi d’imposta relativi all’applicazione degli indici, i contribuenti interessati, onde migliorare il proprio profilo di affidabilità  nonché per accedere al regime premiale previsto dal comma 11 dell’art. 9-ter., possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’IRAP e ai fini dell’IVA per il maggiore volume d’affari che determinano (per quest’ultimo tributo, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi de quibus si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato (aliquota media = imposta op. imponibili – imposta cessione beni amm.li/volume d’affari).

L’indicazione degli importi di cui sopra non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (le rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi – 4% ex art. 5, comma 1, decreto 21 maggio 2009 -, decorrono dal mese di scadenza, e deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia).

Regime premiale degli ISA

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti ai contribuenti, determinati benefici, come previsto dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, quali:

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento imposte sui redditi), e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (accertamento IVA);
  5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
  6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del  D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Mancata comunicazione dei dati

E’ previsto dal comma 16 dell’art. 9-ter l’Agenzia delle Entrate comunicherà preventivamente ai contribuenti l’esito della valutazione ed eventuali incoerenze riscontrate, di modo da consentire al contribuente di mettersi in regola mediante l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione di accertamenti fiscali.

In caso di mancata comunicazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, ovvero di inesatta o incompleta comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra i 250 e i 2.000 euro, prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La violazione sarà tuttavia preceduta dall’invito a regolarizzare la propria posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nei casi di omessa comunicazione dei dati, l’Amministrazione finanziaria può comunque   procedere, previo rispetto del principio del contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP (ai sensi dell’art. 39,  secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973) e dell’IVA (ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972).

Il Modello

Si è sopra evidenziato che la modulistica ISA per il periodo di imposta 2018 è stata approvata con Provvedimento Prot. n. 23723/2019, contenente “Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019”, e successivamente modificata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 38513/2019, relativo ad “Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo d’imposta 2018”.

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I Modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

 

Contributo a cura di  Servidio Salvatore: Laurea in giurisprudenza presso La Sapienza di Roma, è abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. Autore di numerosi pubblicazioni in materia tributaria e di processo del lavoro, collabora con le Riviste del settore.

2019-05-29T08:49:41+01:00