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Scontrini elettronici: il mancato adeguamento cosa caro!

Multe pari a quanto non scontrinato digitalmente e, addirittura sospensione dell’attività: sono queste le sanzioni a cui possono incappare tutti coloro che emettono scontrini elettronici!

Guai in vista per coloro che non si adegueranno alla nuova disposizione normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019 ed entrata in vigore con il Decreto fiscale 2019. Provvedimento che prevede l’obbligo della “memorizzazione elettronica e della connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi” all’Agenzia delle Entrate. L’entrata in vigore sarà scaglionata: dal 1° luglio 2019, toccherà a tutte le attività commerciali al dettaglio e assimilate con un volume d’affari superiore ai 400 mila € (articolo 22 del DPR n. 633/1972), e dal 1° gennaio 2020, sarà valida per tutti gli altri. A disciplinare le sanzioni destinate ai trasgressori è l’art. 2 comma 6 del Dlgs 217/2015 che prevede che: “Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2)  si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Nel Dgls, agli art. 6 e 12, è stabilito che se le eventuali violazioni derivano:

  • Dalla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

E se non ci si adegua ai nuovi scontrini telematici si rischia anche la sospensione della licenza

Qualora, invece, siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Sanzioni che varranno comminate anche se l’esercizio commerciale continuasse a emettere scontrini fiscali ma non in maniera digitale, con la trasmissione diretta all’Agenzia delle Entrate.

I registratori di cassa attuali devono essere sostituiti da quelli telematici

Gli attuali registratori di cassa, infatti, devono essere aggiornati o sostituiti per essere adeguati alla nuova disposizione fiscale. Così come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 9 all’Interpello articolo 11“La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate” E, ancora: “L’omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall’acquirente, costituisce peraltro violazione potenzialmente in grado di ostacolare l’attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche ad ulteriori adempimenti (quali le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex-articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell’Amministrazione finanziaria”.

Come per evitare le sanzioni e gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sui corrispettivi telematici

Per evitare le sanzioni sopra descritte è quindi necessario provvedere all’adeguamento tempestivo dei registrato di cassa che dovranno diventare tutti telematici, ossia capaci di emettere gli scontrini elettronici o digitali.

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